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PREAMBOLO ALLO STATUTO
La Sottosezione del Club Alpino Italiano di Ponte San Pietro,
sezione di Bergamo, nasce il 30 Settembre 1945 dopo che con lettera del
3 Settembre il C.A.I. Centrale ne autorizzava la costituzione. I 96 cittadini
intervenuti all’assemblea costituente, in parte già soci
della sezione di Bergamo, eleggono il primo Consiglio Direttivo nominando
Presidente Onorario l’accademico Matteo Legler, Presidente effettivo
Guglielmo Manighetti, Segretario Vittorio Toccagni e Tesoriere Giacomo
Taroni.
STATUTO
T I T O L O - I°
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE SOCIALE
Art. 1 - E’ costituita,
con sede in Ponte San Pietro (BG) una libera associazione denominata:
"Club Alpino Italiano - Sottosezione di Ponte
San Pietro”
“fondata nel 1945”
con denominazione abbreviata:
"CAI Ponte San Pietro".
L’Associazione, in collaborazione con la Sezione
di Bergamo, svolge la sua attività principale nel territorio di
Ponte San Pietro e dell’Isola Bergamasca ed esaurisce le proprie
finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia; essa
non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale
e ha durata illimitata.
Rapporti
Art. 2 - L’Associazione
è una Sottosezione della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano
- C.A.I. - Antonio Locatelli, e pertanto uniforma il proprio Statuto allo
Statuto ed al Regolamento Generale del CAI Sezione di Bergamo; inoltre
opera in armonia con lo stesso.
SCOPI E FUNZIONI
Scopi
Art. 3 - L’Associazione
ha per scopo, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni aventi
analoghe finalità, in special modo in piena collaborazione ed armonia
con la Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio
Locatelli, di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione,
la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane
ed in particolare di quelle lombarde e del proprio territorio di competenza,
e la difesa del loro ambiente naturale nonché il perseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui
alle leggi sul volontariato.
Opera nel rispetto delle finalità istituzionali e delle indicazioni
eventualmente delineate dalla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano
- C.A.I. - Antonio Locatelli, alla quale riconosce, pur nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e patrimoniale, funzioni di coordinamento.
Funzioni
Art. 4 - L’Associazione,
avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee
e gratuite dei propri Soci, sempre nell'ambito del coordinamento della
Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli,
può:
a) incoraggiare studi, ricerche, esplorazioni in ogni campo, tanto scientifico
che pratico, e pubblicare monografie alpinistiche e sciistiche, guide
itinerarie, manuali, notiziari informativi;
b) facilitare le ascensioni e le escursioni alpine realizzando e mantenendo
in efficienza rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine anche in
collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
c) organizzare iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche,
sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, sciistiche, speleologiche, naturalistiche,
dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) organizzare e gestire corsi di addestramento per le attività
alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche,
sciistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile
e di quelle ad esse propedeutiche;
e) provvedere alla formazione di istruttori ed accompagnatori per lo svolgimento
delle attività di cui alle lettere c) e d);
f) promuovere attività culturali quali conferenze, dibattiti, proiezioni
e mostre;
g) promuovere iniziative tese alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente
e del patrimonio naturale, culturale ed artistico della montagna;
h) organizzare, anche in eventuale collaborazione con le Sottosezioni
consorelle, idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione
degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche,
sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche,
dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S.
al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
i) rendersi disponibile a collaborare, nei limiti della propria competenza
ed organizzazione tecnica, ad iniziative di protezione civile;
l) pubblicare eventuali periodici locali e collaborare con la Sezione
di Bergamo per la realizzazione dell'annuario;
oltre ad eventuali opere ai fini sociali, filantropiche, di solidarietà
e di valorizzazione a favore delle popolazioni montane sotto forma di
volontariato.
Organizzazione e cariche sociali
Art. 5 – Sono
organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci,
b) Il Consiglio Direttivo,
c) Il Presidente,
d) Il Revisore dei Conti.
Possono essere costituite Commissioni Tecniche.
Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito e possono essere
conferite a Soci maggiorenni iscritti all’Associazione da almeno
due anni compiuti.
La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione
e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il
secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire
dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento
del relativo mandato, nonchè per almeno tre anni dopo la conclusione
dello stesso. Identico principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
T I T O L O - II°
SOCI
Art. 6 - I Soci dell’Associazione
si distinguono in: benemeriti, ordinari (vitalizi o annuali), famigliari
e giovani secondo quanto stabilito dallo Statuto del CAI, con disciplina
uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
Art. 7 - Il Consiglio
Direttivo decide sull’ammissione dei soci.
Contro la mancata ammissione, il richiedente, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento di diniego, può fare ricorso all'assemblea dei
soci, che decide in via definitiva, nella prima seduta.
L’ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo
anno sociale in corso. Il rapporto associativo è valido per la
durata dell’anno sociale, corrente alla data della iscrizione. La
domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto
anche per l’anno successivo. L'Assemblea dei soci determina annualmente,
se il Consiglio Direttivo lo propone, un’eventuale quota associativa
annuale aggiuntiva, comunque nel rispetto delle indicazioni segnalate
dalla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli.
Diritti del socio
Art. 8 - I diritti del
Socio sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del
CAI, per il perseguimento degli scopi di solidarietà sociale così
come indicati nell’art.3.
Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.
Obblighi dei Soci
Art. 9 – Il Socio
s’impegna, con l’ammissione, ad osservare lo Statuto del'Associazione
nonché lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., incluso
lo Statuto del CAI Sezione di Bergamo; si obbliga inoltre ad osservare
le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
All’atto dell’ammissione il Socio è tenuto a versare
all’Associazione:
a) la quota di ammissione;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per
le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme dovute di cui alle lettera b), c), d) del comma precedente devono
essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Socio non in regola con i versamenti perde tutti i diritti spettanti
ai Soci.
Trasferimento e cessazione della qualità
di socio
Art. 10 -
La richiesta di trasferimento di un socio da una Sezione o Sottosezione
all'altra deve essere comunicata immediatamente dalla Sezione o Sottosezione
di provenienza alla Sezione o Sottosezione presso la quale il socio intende
iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.
La qualità di Socio cessa: per morte, per dimissioni, per morosità,
per radiazione come disciplinata dal successivo articolo, o per scioglimento
dell’Associazione.
Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
della Sottosezione e saranno irrevocabili, con effetto immediato e con
esclusione del diritto alla restituzione dei ratei della quota sociale
versata.
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Regole di comportamento e sanzioni disciplinari
Art. 11 – Il
socio deve comportarsi secondo i principi informatori dell’Associazione
e secondo le regole della corretta ed educata convivenza.
In caso di violazione delle regole sopra indicate il socio può
essere ammonito o sospeso dal Consiglio Direttivo per un periodo massimo
di un anno e, nei casi più gravi, anche radiato.
Contro i provvedimenti disciplinari l’associato può ricorrere
a norma del Regolamento Generale del CAI.
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TITOLO - III°
ASSEMBLEA DEI SOCI
Costituzione e validità
Art. 12 - L’Assemblea
dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; essa
rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti
o i dissenzienti. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea Ordinaria
Annuale tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa
all’anno in cui si tiene l’Assemblea. I minori di età
non hanno diritto di voto. All’Assemblea annuale ordinaria, convocata
per l’approvazione dell’attività dell’anno trascorso,
possono partecipare anche i Soci in regola con il pagamento della quota
associativa relativa all’anno precedente senza diritto di partecipare
all’elezione delle cariche sociali. Ogni Socio può farsi
rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta; ciascun
delegato potrà rappresentare un solo Socio. I componenti del Consiglio
Direttivo non possono rappresentare altri soci per delega.
In prima convocazione le Assemblee sono valide se vi è la presenza
di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti, salvo diversa disposizione del presente
Statuto.
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Convocazione
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea,
in via ordinaria per l’approvazione dei rendiconti, delle relazioni,
e per dar corso all’elezione delle cariche sociali se coincidente
con la scadenza triennale del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno
entro il termine del 31 Marzo, nonchè tutte le volte che lo giudichi
necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo
dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea è altresì convocata,
in caso di inadempienza del Consiglio Direttivo, su iniziativa del Revisore
dei Conti.
L'avviso di convocazione per l’Assemblea Ordinaria Annuale, deve
contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione
e deve essere affisso presso la sede sociale e devono esserci almeno 15
giorni fra la convocazione e la data dell’Assemblea. Il Consiglio
Direttivo può comunque decidere modalità aggiuntive per
rendere meglio conoscibile ai soci l'avviso di convocazione.
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Compiti dell’Assemblea dei Soci
Art. 14 – L’Assemblea
dei Soci:
a) approva la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
b) approva i rendiconti annuali;
c) delibera su ogni altra questione che venga proposta dal Consiglio Direttivo;
Non può partecipare alle delibere chi nelle stesse ha un interesse
economico;
d) delibera sull’alienazione o la costituzione di vincoli reali
sugli immobili;
e) delibera lo scioglimento dell’Associazione e le eventuali modifiche
del presente Statuto;
f) determina annualmente per le diverse categorie di soci, su proposta
del Consiglio Direttivo, un’eventuale quota associativa annuale
aggiuntiva, rispetto alla quota stabilita dall’Assemblea della Sezione
di Bergamo del Club Alpino Italiano – C.A.I. – Antonio Locatelli,
a valere per l’anno successivo.
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Art. 15 - L’Assemblea
nomina il proprio Presidente, il Segretario e, per le votazioni sui singoli
punti all’ordine del giorno, tre scrutatori fra i soci non ricoprenti
cariche sociali. Il Segretario cura la redazione del verbale della seduta.
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Art. 16 - Le
delibere delle Assemblee ordinarie sono prese a maggioranza dei voti dei
presenti. Per l’alienazione e la costituzione di diritti reali sugli
immobili, le delibere dovranno ottenere la maggioranza dei due terzi dei
voti dei Soci presenti di persona o per delega.
Le delibere delle Assemblee straordinarie sono prese con la maggioranza
dei due terzi dei soci presenti mentre lo scioglimento dell’Associazione
deve essere approvato da almeno i tre quarti degli associati aventi diritto
di voto.
Le delibere relative alla alienazione d’immobili e/o costituzione
di diritti reali acquistano efficacia solo dopo la ratifica della Sezione
di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli e del
Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI a norma dello Statuto
nazionale.
Art. 17 – Durante l’Assemblea annuale ordinaria, coincidente
con la scadenza triennale del Consiglio Direttivo, avranno inizio le votazioni
per l’elezione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti. Il voto
sarà espresso liberamente mediante votazione con scheda segreta.
E’ escluso il voto per acclamazione. Potranno votare ed essere votati
esclusivamente i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota
associativa dell’anno in corso. A parità di voti è
eletto il Socio con maggiore anzianità d’iscrizione al Club
Alpino Italiano.
L’assemblea nomina la Commissione Elettorale, formata da un Presidente
e due Scrutatori, scelti fra i soci non ricoprenti cariche sociali
I risultati delle votazioni dovranno essere esposti nella sede sociale
e comunicati per conoscenza alla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano
– C.A.I. Antonio Locatelli, entro 30 giorni dalla data dello spoglio.
Non possono ricoprire cariche sociali i dipendenti dell’Associazione
e coloro che hanno rapporti economici continuativi con l’Associazione
stessa.
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T I T O L O IV°
CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE
Art. 18 - Il Consiglio
Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e
si compone di numero dispari non inferiore a 7 e non superiore a 15 componenti
eletti dai Soci con le modalità fissate nel precedente art.17;
essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti
ed è rieleggibile una prima volta e potrà essere ulteriormente
rieletto dopo almeno un anno di interruzione. Potrà in ogni caso
essere rieletto Consigliere e potrà assumere, in ogni caso, le
cariche di Vicepresidente o Segretario o Tesoriere.
Il Consiglio elegge, tra i sui componenti: un vice Presidente, il Tesoriere
ed il Segretario.
In caso di dimissioni di un Consigliere, per qualunque causa, il Consiglio
Direttivo procederà cooptando il sostituto, identificato nel primo
dei soci risultante dalla lista dei non eletti. Il Consigliere così
nominato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale
era stato nominato il suo predecessore.
In caso di dimissioni o di recesso della maggioranza dei membri del Consiglio
Direttivo, l’intero organo è dimissionario ed i suoi componenti
rimasti in carica o, in difetto, il Revisore dei conti, ha l’obbligo
di convocare entro 30 giorni dal verificarsi di tale eventualità
l’Assemblea dei soci per procedere alle nuove nomine.
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Compiti del Consiglio Direttivo
Art. 19 - Al Consiglio
Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto
o nello statuto della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I.
- Antonio Locatelli e del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo
del CAI.
Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo:
a) stabilire il programma di attività dell’Associazione e
dare corso alla sua attuazione;
b) convocare l’Assemblea dei Soci fissando i termini per le votazioni
delle cariche sociali;
c) redigere il rendiconto annuale, il bilancio preventivo e formulare
la relazione morale;
d) proporre all’Assemblea l’eventuale quota associativa annuale
aggiuntiva nonchè controllare la regolarità dei versamenti
delle quote associative;
e) deliberare eventuali variazioni al bilancio preventivo;
f) gestire le attività patrimoniali e finanziarie dell’Associazione;
g) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli
componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione;
h) ratificare i provvedimenti adottati in caso di necessità e urgenza,
dal Comitato di Presidenza, se nominato, o dal Presidente;
i) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
l) assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
m) conferire incarichi professionali;
n) istituire o sciogliere Commissioni tecniche, Gruppi di Soci od incaricare
Soci per lo svolgimento di determinate attività sociali;
o) concedere il Patrocinio o la partecipazione dell’Associazione
ad attività promossa da Enti od Associazioni esterne.
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Convocazioni
Art. 20 - Il Consiglio
Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede sociale, su convocazione
del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
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Art. 21 - Le
deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti
e se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso
di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Degli argomenti
trattati e delle deliberazioni adottate viene redatto verbale a cura del
Segretario od eventualmente da un verbalizzatore anche non Consigliere.
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Art. 22 - Il
Consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo,
non sia intervenuto alle riunioni decade dalla carica. Al Consigliere
cessato dalla carica per qualsiasi motivo nel corso del triennio, subentra
il primo dei non eletti nell’Assemblea immediatamente precedente,
il quale rimane in carica sino alla scadenza naturale del mandato del
Consiglio in carica.
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T I T O L O - V°
PRESIDENZA
Presidente e Comitato di Presidenza
Art. 23 - Il Presidente
ha la rappresentanza legale dell’Associazione; convoca e presiede
le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza. Il Presidente
firma con il Tesoriere i bilanci ed i diversi titoli di pagamento; dà
esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo coadiuvato dal Segretario
e dai componenti del Comitato di Presidenza.
Il Comitato di Presidenza è istituito o sciolto con libera decisione
del Presidente; è composto dal Presidente, dal Vice Presidente,
dal Tesoriere e dal Segretario. Il Comitato di Presidenza può essere
convocato dal Presidente per predisporre l’ordine del giorno da
porre all’attenzione del Consiglio Direttivo, nonché per
deliberare su questioni urgenti.
Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti il
Comitato stesso. Sulle decisioni d’urgenza il Comitato di Presidenza
delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità, prevale
il voto del Presidente. Le decisioni d’urgenza assunte dal Presidente
o dal Comitato di Presidenza, devono essere sottoposte, per la ratifica,
al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.
Il Vice Presidente, anche in via disgiuntiva, assiste il Presidente nelle
sue funzioni e lo sostituisce, in caso di suo impedimento.
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Vicepresidente, Segretario e Tesoriere
Art. 24 - Il Vice Presidente
assiste il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di suo
impedimento; inoltre attua gli incarichi a lui conferiti.
Il Segretario redige o verifica i verbali delle riunioni dell'Assemblea
e del Consiglio e sovrintende alla segreteria dell’associazione.
Il Tesoriere ha la responsabilità dei fondi dell’associazione,
ne cura l’amministrazione e sovrintende ai servizi contabili ed
amministrativi dell’Associazione.
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T I T O L O VI°
REVISORE DEI CONTI
Nomina e compiti
Art. 25 - Il Revisore
dei Conti è eletto dall’Assemblea.
Deve essere iscritto nell’Albo dei Revisori contabili, se la legge
lo prevede espressamente; dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
Il Revisore esercita il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale
dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea
dei Soci con propria relazione scritta; assiste alle riunioni del Consiglio,
con facoltà di fare inserire a verbale le proprie osservazioni,
ma non ha diritto di voto.
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T I T O L O - VII°
PATRIMONIO-ENTRATE-ESERCIZIO SOCIALE-SCIOGLIMENTO
Patrimonio sociale
Art. 26 - Il patrimonio
sociale è costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva formati con eccedenze di bilancio;
c) qualsiasi altro bene oggetto di donazione, elargizione, lascito, eredità
a favore dell’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi
statutari.
E’ vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di
utili o avanzi di gestione, nonché di beni patrimoniali in genere.
Il patrimonio sociale potrà essere accresciuto con donazioni, lasciti
e contributi che perverranno con tale specifica destinazione, nonché
da ogni altra entrata che il Consiglio Direttivo delibererà di
destinare a tale fine.
Le rendite del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo incremento,
comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi
di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi
per lo svolgimento delle attività istituzionali.
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Entrate sociali
Art. 27 - Le entrate
dell’Associazione sono determinate da:
a) quanto di spettanza della Sottosezione della quota annuale fissata
dall'Associazione del CAI Bergamo;
b) quote associative annuali;
c) proventi derivanti dall’attività dell’Associazione;
d) sovvenzioni di Enti pubblici e privati e persone fisiche.
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Esercizio sociale
Art. 28 - L’anno
sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
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Scioglimento
Art. 29 - In caso di
scioglimento dell’associazione, i soci non hanno alcun diritto sul
patrimonio sociale.
La liquidazione sarà effettuata sotto il controllo e con la supervisione
del C.A.I. Sezione di Bergamo. Le attività patrimoniali nette,
risultanti dalla liquidazione, saranno devolute alla Sezione di Bergamo
del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli.
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T I T O L O - VIII°
DISPOSIZIONI GENERALI
Tentativo di conciliazione in caso di controversie
Art. 30 - Le controversie
che dovessero sorgere fra i Soci o fra i Soci ed organi dell’Associazione
e relative alla vita dell’Associazione stessa, non potranno essere
deferite all'Autorità Giudiziaria, se prima non venga esperito
un tentativo di conciliazione, richiesto al Presidente della Sezione di
Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli.
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Libri contabili
Art. 31 - Tutti i libri
e registri istituiti per la gestione dell’attività sociale,
ad eccezione di quelli per i quali norme specifiche prevedano la vidimazione,
prima di essere posti in uso, devono essere preventivamente timbrati con
l'eventuale emblema della Sottosezione e certificati nella loro consistenza
numerica dal Presidente.
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Riferimento statuto CAI Sezione di Bergamo
Art. 32 - Per tutto
quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano lo Statuto ed i
Regolamenti della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I.
- Antonio Locatelli, nonché le norme di legge, in particolare le
disposizioni del codice civile in materia di associazioni private.
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Commissioni tecniche e Gruppi di soci
Art. 33 -
Le Commissioni vengono istituite o sciolte secondo quanto previsto dall'art.19
lettera n.) I componenti delle Commissioni Tecniche sono scelti fra i
Soci per loro competenze specifiche e capacità nel campo in cui
devono operare. Il Consiglio Direttivo può nominare un proprio
Consigliere, quale componente di diritto, per ciascuna commissione.
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Art. 34 - Le Commissioni
hanno funzioni consultive. Assumono funzioni deliberative ed organizzative
nello svolgimento di programmi di attività di propria specifica
competenza, preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo.
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Art. 35 - Possono
costituirsi, nell’ambito dell’Associazione, Gruppi di Soci
aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico organizzativo,
su richiesta scritta di almeno 30 Soci ordinari. I Gruppi Soci sono istituiti
o sciolti secondo quanto disposto dall'art.19 lettera n) del presente
Statuto. A tali Gruppi potranno aderire tutti i Soci dell’Associazione
che ne facciano richiesta scritta. L’attività dei gruppi
è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal Consiglio
Direttivo. I Gruppi di Soci soggiacciono a tutte le norme attinenti alle
Commissioni Tecniche nell’ambito dell’Associazione.
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