PREMESSA


La Sottosezione del Club Alpino Italiano di Ponte San Pietro, Sezione di Bergamo, nasce di fatto il 30 Settembre 1945 dopo l’autorizzazione alla costituzione del C.A.I. Centrale con lettera del 3 Settembre 1945. I 96 cittadini intervenuti all’Assemblea Costituente, in parte già soci della Sezione di Bergamo, eleggono il primo Consiglio Direttivo nominando Presidente Onorario l’accademico Matteo Legler, Presidente effettivo Guglielmo Manighetti, Segretario Vittorio Toccagni e Tesoriere Giacomo Taroni.

STATUTO


TITOLO I°


COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE SOCIALE


Art. 1 - E’ costituita, con sede in Ponte San Pietro (BG) una libera associazione denominata:

"Club Alpino Italiano - Sottosezione di Ponte San Pietro”
“fondata nel 1945”

con denominazione abbreviata:
"CAI Ponte San Pietro".

L’Associazione, in collaborazione con la Sezione di Bergamo, svolge la sua attività principale nel territorio di Ponte San Pietro e dell’Isola Bergamasca ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia; essa non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale e ha durata illimitata.

Rapporti


Art. 2 - L’Associazione è una Sottosezione della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli, e pertanto uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI Sezione di Bergamo; inoltre opera in armonia con lo stesso.

SCOPI E FUNZIONI


Scopi


Art. 3 - L’Associazione ha per scopo, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni aventi analoghe finalità, in special modo in piena collaborazione ed armonia con la Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli, di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane ed in particolare di quelle lombarde e del proprio territorio di competenza, e la difesa del loro ambiente naturale nonché il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui alle leggi sul volontariato.
Opera nel rispetto delle finalità istituzionali e delle indicazioni eventualmente delineate dalla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli, alla quale riconosce, pur nell'ambito della propria autonomia organizzativa e patrimoniale, funzioni di coordinamento.

Funzioni


Art. 4 - L’Associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri Soci, sempre nell'ambito del coordinamento della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli, può:
a) incoraggiare studi, ricerche, esplorazioni in ogni campo, tanto scientifico che pratico, e pubblicare monografie alpinistiche e sciistiche, guide itinerarie, manuali, notiziari informativi;
b) facilitare le ascensioni e le escursioni alpine realizzando e mantenendo in efficienza rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
c) organizzare iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, sciistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) organizzare e gestire corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, sciistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) provvedere alla formazione di istruttori ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
f) promuovere attività culturali quali conferenze, dibattiti, proiezioni e mostre;
g) promuovere iniziative tese alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio naturale, culturale ed artistico della montagna;
h) organizzare, anche in eventuale collaborazione con le Sottosezioni consorelle, idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
i) rendersi disponibile a collaborare, nei limiti della propria competenza ed organizzazione tecnica, ad iniziative di protezione civile;
l) pubblicare eventuali periodici locali e collaborare con la Sezione di Bergamo per la realizzazione dell'annuario;
oltre ad eventuali opere ai fini sociali, filantropiche, di solidarietà e di valorizzazione a favore delle popolazioni montane sotto forma di volontariato.

Organizzazione e cariche sociali


Art. 5 – Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci,
b) Il Consiglio Direttivo,
c) Il Presidente,
d) Il Revisore dei Conti.
Possono essere costituite Commissioni Tecniche.
Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito e possono essere conferite a Soci maggiorenni iscritti all’Associazione da almeno due anni compiuti.
La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonchè per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Identico principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
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TITOLO II°


SOCI


Art. 6 - I Soci dell’Associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari (vitalizi o annuali), famigliari e giovani secondo quanto stabilito dallo Statuto del CAI, con disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 7 - Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione dei soci.
Contro la mancata ammissione, il richiedente, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego, può fare ricorso all'assemblea dei soci, che decide in via definitiva, nella prima seduta.
L’ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. Il rapporto associativo è valido per la durata dell’anno sociale, corrente alla data della iscrizione. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto anche per l’anno successivo. L'Assemblea dei soci determina annualmente, se il Consiglio Direttivo lo propone, un’eventuale quota associativa annuale aggiuntiva, comunque nel rispetto delle indicazioni segnalate dalla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli.

Diritti del socio


Art. 8 - I diritti del Socio sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, per il perseguimento degli scopi di solidarietà sociale così come indicati nell’art.3.
Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Obblighi dei Soci


Art. 9 – Il Socio s’impegna, con l’ammissione, ad osservare lo Statuto del'Associazione nonché lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., incluso lo Statuto del CAI Sezione di Bergamo; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
All’atto dell’ammissione il Socio è tenuto a versare all’Associazione:
a) la quota di ammissione;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme dovute di cui alle lettera b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Socio non in regola con i versamenti perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Trasferimento e cessazione della qualità di socio


Art. 10 - La richiesta di trasferimento di un socio da una Sezione o Sottosezione all'altra deve essere comunicata immediatamente dalla Sezione o Sottosezione di provenienza alla Sezione o Sottosezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.
La qualità di Socio cessa: per morte, per dimissioni, per morosità, per radiazione come disciplinata dal successivo articolo, o per scioglimento dell’Associazione.
Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sottosezione e saranno irrevocabili, con effetto immediato e con esclusione del diritto alla restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Regole di comportamento e sanzioni disciplinari


Art. 11 – Il socio deve comportarsi secondo i principi informatori dell’Associazione e secondo le regole della corretta ed educata convivenza.
In caso di violazione delle regole sopra indicate il socio può essere ammonito o sospeso dal Consiglio Direttivo per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, anche radiato.
Contro i provvedimenti disciplinari l’associato può ricorrere a norma del Regolamento Generale del CAI.
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TITOLO III


ASSEMBLEA DEI SOCI


Costituzione e validità


Art. 12 - L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea Ordinaria Annuale tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale al 31 Dicembre dell’anno precedente l’Assemblea stessa. I minori di età non hanno diritto di voto. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta; ciascun delegato potrà rappresentare un solo Socio. I componenti del Consiglio Direttivo non possono rappresentare altri soci per delega.
In prima convocazione le Assemblee sono valide se vi è la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo diversa disposizione del presente Statuto.

Convocazione


Art. 13 - Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea, in via ordinaria per l’approvazione dei rendiconti, delle relazioni e per dar corso all’elezione delle cariche sociali, almeno una volta all’anno entro il termine del 31 Gennaio, nonchè tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea è altresì convocata, in caso di inadempienza del Consiglio Direttivo, su iniziativa del Revisore dei Conti. In caso di convocazione di un’Assemblea, differente da quella Ordinaria Annuale, avranno diritto di voto sia i vecchi soci che quelli nuovi, purché in regola con il tesseramento alla data di convocazione dell’Assemblea.
L'avviso di convocazione per l’Assemblea Ordinaria Annuale, deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione e deve essere affisso presso la sede sociale entro il 31 Dicembre dell’anno precedente l’Assemblea stessa e devono esserci almeno 15 giorni fra la convocazione e la data dell’Assemblea. Per la convocazione di un’Assemblea, differente da quella ordinaria l’avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione; deve essere affisso presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio Direttivo può comunque decidere modalità aggiuntive per rendere meglio conoscibile ai soci l'avviso di convocazione.

Compiti dell’Assemblea dei Soci


Art. 14 – L’Assemblea dei Soci:
a) approva la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
b) approva i rendiconti annuali;
c) delibera su ogni altra questione che venga proposta dal Consiglio Direttivo;
Non può partecipare alle delibere chi nelle stesse ha un interesse economico;
d) delibera sull’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
e) delibera lo scioglimento dell’Associazione e le eventuali modifiche del presente Statuto;
f) determina annualmente per le diverse categorie di soci, su proposta del Consiglio Direttivo, un’eventuale quota associativa annuale aggiuntiva, comunque nel rispetto delle indicazioni segnalate dalla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano – C.A.I. – Antonio Locatelli, a valere per l’anno successivo.
Art. 15 - L’Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e, per le votazioni sui singoli punti all’ordine del giorno, tre scrutatori fra i soci non ricoprenti cariche sociali. Il Segretario redige il verbale della seduta.
Art. 16 - Le delibere delle Assemblee ordinarie sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Per l’alienazione e la costituzione di diritti reali sugli immobili, le delibere dovranno ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci presenti di persona o per delega.
Le delibere delle Assemblee straordinarie sono prese con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti mentre lo scioglimento dell’Associazione deve essere approvato da almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
Le delibere relative alla alienazione d’immobili e/o costituzione di diritti reali acquistano efficacia solo dopo la ratifica della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli e del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI a norma dello Statuto nazionale.
Art. 17 – Le votazioni per il Consiglio Direttivo avvengono tramite schede segrete inviate ai soci aventi diritto, entro il 31 Dicembre dell’anno di scadenza del Consiglio in Direttivo in carica. Le schede, per essere valide, dovranno pervenire alla sede sociale entro il 31 Gennaio.
Hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il tesseramento al 31 Dicembre dell’anno precedente il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo in carica nomina, entro il 31 Ottobre, la Commissione Elettorale, formata da un Presidente e due Scrutatori, scelti fra i soci non ricoprenti cariche sociali. La Commissione Elettorale provvede alla compilazione della lista dei candidati e alla definizione delle modalità di voto, e successivamente provvederà allo spoglio delle schede.
I risultati delle votazioni dovranno essere esposti nella sede sociale e comunicati per conoscenza alla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano – C.A.I. Antonio Locatelli, entro 15 giorni dalla data dello spoglio.
L’Assemblea annuale ordinaria voterà per l’elezione del Revisore dei Conti.
Non possono ricoprire cariche sociali i dipendenti dell’Associazione e coloro che hanno rapporti economici continuativi con l’Associazione stessa.
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TITOLO IV°


CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE


Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e si compone di numero 9 (nove) componenti eletti dai Soci con le modalità fissate nel precedente art.17; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ad ogni triennio, scadono e non sono rieleggibili i tre Consiglieri di nomina più remota. In caso di pari anzianità scade il Consigliere iscritto più di recente all’Associazione. I Consiglieri decaduti potranno ricandidarsi per il triennio successivo, comunque dopo almeno un anno d’interruzione.
Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea Ordinaria di votare per la variazione del numero di componenti del Consiglio Direttivo per il triennio successivo a quello in carica, ma il numero dei componenti non potrà essere inferiore a 7 (sette).
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed è rieleggibile.
Il Consiglio elegge, tra i sui componenti: un vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
In caso di dimissioni di un Consigliere, per qualunque causa, il Consiglio Direttivo procederà cooptando il sostituto, identificato nel primo dei soci risultante dalla lista dei non eletti. Il Consigliere così nominato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.
In caso di dimissioni o di recesso della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l’intero organo è dimissionario ed i suoi componenti rimasti in carica o, in difetto, il Revisore dei conti, ha l’obbligo di convocare entro 30 giorni dal verificarsi di tale eventualità l’Assemblea dei soci per procedere alle nuove nomine.

Compiti del Consiglio Direttivo


Art. 19 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto o nello statuto della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli e del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI.
Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo:
a) stabilire il programma di attività dell’Associazione e dare corso alla sua attuazione;
b) convocare l’Assemblea dei Soci fissando i termini per le votazioni delle cariche sociali;
c) redigere il rendiconto annuale, il bilancio preventivo e formulare la relazione morale;
d) proporre all’Assemblea l’eventuale quota associativa annuale aggiuntiva nonchè controllare la regolarità dei versamenti delle quote associative;
e) deliberare eventuali variazioni al bilancio preventivo;
f) gestire le attività patrimoniali e finanziarie dell’Associazione;
g) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione;
h) ratificare i provvedimenti adottati in caso di necessità e urgenza, dal Comitato di Presidenza, se nominato, o dal Presidente;
i) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
l) assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
m) conferire incarichi professionali;
n) istituire o sciogliere Commissioni tecniche, Gruppi di Soci od incaricare Soci per lo svolgimento di determinate attività sociali;
o) concedere il Patrocinio o la partecipazione dell’Associazione ad attività promossa da Enti od Associazioni esterne.

Convocazioni


Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede sociale, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
Art. 21 - Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate viene redatto verbale a cura del Segretario od eventualmente da un verbalizzatore anche non Consigliere.
Art. 22 - Il Consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non sia intervenuto alle riunioni decade dalla carica. Al Consigliere cessato dalla carica per qualsiasi motivo nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti nell’Assemblea immediatamente precedente, il quale rimane in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio in carica.
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TITOLO V°


PRESIDENZA


Presidente e Comitato di Presidenza


Art. 23 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza. Il Presidente firma con il Tesoriere i bilanci ed i diversi titoli di pagamento; dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo coadiuvato dal Segretario e dai componenti del Comitato di Presidenza.
Il Comitato di Presidenza è istituito o sciolto con libera decisione del Presidente; è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario. Il Comitato di Presidenza può essere convocato dal Presidente per predisporre l’ordine del giorno da porre all’attenzione del Consiglio Direttivo, nonché per deliberare su questioni urgenti.
Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti il Comitato stesso. Sulle decisioni d’urgenza il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le decisioni d’urgenza assunte dal Presidente o dal Comitato di Presidenza, devono essere sottoposte, per la ratifica, al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.
Il Vice Presidente, anche in via disgiuntiva, assiste il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce, in caso di suo impedimento.

Vicepresidente, Segretario e Tesoriere


Art. 24 - Il Vice Presidente assiste il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di suo impedimento; inoltre attua gli incarichi a lui conferiti.
Il Segretario redige o verifica i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e sovrintende alla segreteria dell’associazione.
Il Tesoriere ha la responsabilità dei fondi dell’associazione, ne cura l’amministrazione e sovrintende ai servizi contabili ed amministrativi dell’Associazione.
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TITOLO VI°


REVISORE DEI CONTI


Nomina e compiti


Art. 25 - Il Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea.
Deve essere iscritto nell’Albo dei Revisori contabili, se la legge lo prevede espressamente; dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
Il Revisore esercita il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea dei Soci con propria relazione scritta; assiste alle riunioni del Consiglio, con facoltà di fare inserire a verbale le proprie osservazioni, ma non ha diritto di voto.
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TITOLO VII°


PATRIMONIO-ENTRATE-ESERCIZIO SOCIALE-SCIOGLIMENTO


Patrimonio sociale


Art. 26 - Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva formati con eccedenze di bilancio;
c) qualsiasi altro bene oggetto di donazione, elargizione, lascito, eredità a favore dell’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.
E’ vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di beni patrimoniali in genere.
Il patrimonio sociale potrà essere accresciuto con donazioni, lasciti e contributi che perverranno con tale specifica destinazione, nonché da ogni altra entrata che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare a tale fine.
Le rendite del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo incremento, comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Entrate sociali


Art. 27 - Le entrate dell’Associazione sono determinate da:
a) quanto di spettanza della Sottosezione della quota annuale fissata dall'Associazione del CAI Bergamo;
b) quote associative annuali;
c) proventi derivanti dall’attività dell’Associazione;
d) sovvenzioni di Enti pubblici e privati e persone fisiche.

Esercizio sociale


Art. 28 - L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Scioglimento


Art. 29 - In caso di scioglimento dell’associazione, i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
La liquidazione sarà effettuata sotto il controllo e con la supervisione del C.A.I. Sezione di Bergamo. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, saranno devolute alla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli.
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TITOLO VIII°


DISPOSIZIONI GENERALI


Tentativo di conciliazione in caso di controversie


Art. 30 - Le controversie che dovessero sorgere fra i Soci o fra i Soci ed organi dell’Associazione e relative alla vita dell’Associazione stessa, non potranno essere deferite all'Autorità Giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, richiesto al Presidente della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli.

Libri contabili


Art. 31 - Tutti i libri e registri istituiti per la gestione dell’attività sociale, ad eccezione di quelli per i quali norme specifiche prevedano la vidimazione, prima di essere posti in uso, devono essere preventivamente timbrati con l'eventuale emblema della Sottosezione e certificati nella loro consistenza numerica dal Presidente.

Riferimento statuto CAI Sezione di Bergamo


Art. 32 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano lo Statuto ed i Regolamenti della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli, nonché le norme di legge, in particolare le disposizioni del codice civile in materia di associazioni private.
In caso di contrasto tra le disposizioni del presente statuto e quelle dello statuto e dei regolamenti del C.A.I. Sezione di Bergamo, prevarranno queste ultime.
La Sottosezione del C.A.I. di Ponte San Pietro provvederà ad adeguare il proprio statuto alle modifiche dell'ordinamento della struttura della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli.

Commissioni tecniche e Gruppi di soci


Art. 33 - Le Commissioni vengono istituite o sciolte secondo quanto previsto dall'art.19 lettera n.) I componenti delle Commissioni Tecniche sono scelti fra i Soci per loro competenze specifiche e capacità nel campo in cui devono operare. Il Consiglio Direttivo può nominare un proprio Consigliere, quale componente di diritto, per ciascuna commissione.
Art. 34 - Le Commissioni hanno funzioni consultive. Assumono funzioni deliberative ed organizzative nello svolgimento di programmi di attività di propria specifica competenza, preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo.
Art. 35 - Possono costituirsi, nell’ambito dell’Associazione, Gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico organizzativo, su richiesta scritta di almeno 30 Soci ordinari. I Gruppi Soci sono istituiti o sciolti secondo quanto disposto dall'art.19 lettera n) del presente Statuto. A tali Gruppi potranno aderire tutti i Soci dell’Associazione che ne facciano richiesta scritta. L’attività dei gruppi è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. I Gruppi di Soci soggiacciono a tutte le norme attinenti alle Commissioni Tecniche nell’ambito dell’Associazione.
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